Art. 8.

      1. L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - (Presidente dell'autorità portuale). - 1. Il presidente dell'autorità portuale è nominato, con decreto del Ministro dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti, proposti dalla regione, sentiti gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. La terna è comunicata al Ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato.
      2. Per le autorità portuali il mandato del cui presidente è scaduto alla data di entrata in vigore del presente articolo, la comunicazione della terna e la nomina devono essere compiute entro un mese dalla medesima data di entrata in vigore. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna designazione, il Ministro dei trasporti nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, scegliendolo tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
      3. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro

 

Pag. 12

anni e può essere riconfermato per una sola volta.
      4. Il presidente dell'autorità portuale:

          a) presiede il comitato portuale di cui all'articolo 9;

          b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a);

          c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale di cui all'articolo 5;

          d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a);

          e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;

          f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e a concessione e dei servizi portuali;

          g) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;

          h) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale ai sensi degli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni previste dai medesimi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei

 

Pag. 13

decreti del Ministro dei trasporti emanati, rispettivamente, ai sensi dei citati articoli 16, comma 4, e 18, commi 1 e 4;

          i) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

          l) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali e, in via subordinata, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 5, al mantenimento e all'approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e straordinari di escavazione provvede anche ricorrendo a modalità diverse da quelle previste dal citato articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e di manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con le amministrazioni interessate;

          m) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

          n) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorità portuale».